GRUPPO MISSIONI
PRESENZA SUD
6850 MENDRISIO
STATUTO
Art. 1 COSTITUZIONE
Ai sensi degli articoli 60 e sg. Del CCS (Codice Civile Svizzero) e dei canoni 289 e sg. del
CDC è costituita, con sede presso il Centro Presenza Sud di Mendrisio, un’associazione denominata GRUPPO MISSIONI PRESENZA SUD, in seguito GRUPPO.
Art. 2 SCOPI
Il GRUPPO si colloca tra i movimenti umanitari di ispirazione cristiana ed opera per:
– sensibilizzare la Comunità di Presenza Sud sul tema missioni;
– promuovere attività di formazione sul tema missioni per i membri del GRUPPO e
la Comunità di Presenza Sud;
– sostenere moralmente e finanziariamente progetti e realizzazioni nell’ambito
missionario.
La realizzazione degli scopi può avvenire anche in collaborazione con enti e associazioni che operano con finalità analoghe a quelle del GRUPPO.
Art. 3 MEMBRI
Membri del GRUPPO sono tutte le persone che, condividendone gli scopi, si impegnano a realizzarli.
Art. 4 STRUTTURE
Le strutture operative del GRUPPO sono:
– l’Assemblea generale dei membri AG
– il comitato esecutivo CE
– l’ufficio di revisione UR
Art. 5 GESTIONE
La gestione delle attività del GRUPPO è affidata ad un CE composto da almeno 5 membri, fra i quali il Direttore del Centro Presenza Sud.
Il CE è incaricato di rendere operative tutte le decisioni della AG; a tale scopo designa al suo interno un/a presidente, un/a segretario e un/a cassiera ed ogni altro ruolo che si rivelasse necessario alla realizzazione del suo mandato.
A seconda delle necessità potranno essere costituiti gruppi di lavoro aperti a tutti i membri.
Ogni mansione è assunta a titolo di volontariato; le spese di cancelleria e per il materiale sono assunte dal GRUPPO.
Art. 6 DECISIONI
I membri del GRUPPO si riuniscono in Assemblea generale almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile per:
designare i membri del comitato;
verificare il lavoro svolto dal comitato e dai gruppi di lavoro
decidere l’impostazione delle attività del GRUPPO;
scegliere le opere ed i progetti missionari da sostenere
la scelta dei progetti da sostenere può avvenire anche facendo pervenire il proprio voto per corrispondenza, tenendo presente che per essere tenuto in considerazione lo stesso deve arrivare per tempo prima che la AG si riunisce;
procedere alle eventuali modifiche del presente statuto
Art. 7 FINANZE
Le disponibilità finanziaria del GRUPPO sono costituite:
dai proventi delle autotassazioni sottoscritte dai membri;
da benefici di attività del gruppo;
da contributi di persone o enti che ne condividono gli scopi.
Art. 8 ENTRATA N FUNZIONE E ABROGAZIONE
Il presente statuto del GRUPPO entra in funzione con la lettura e l’approvazione da parte della sua AG costitutiva avvenuta a Mendrisio il 30.04.1988 e rimane in vigore fino a quando la stessa non deciderà altrimenti.
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, fanno stato le leggi vigenti in materia associativa.
Mendrisio, 30 aprile 1988